Vi riportiamo di seguito l’informativa redatta dalla Dott.ssa Flavia Ricci, commercialista consulente dell’Ordine, con le novità per i professionisti contenute nel Decreto “Sostegni”.
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Il decreto n. 41, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22.3.2021, cosiddetto decreto “Sostegni”, contiene alcune disposizioni di favore anche per i professionisti iscritti all’albo.
In particolare:
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO (art. 1)
Viene riconosciuto ai soggetti titolari di partita Iva un contributo a fondo perduto indipendentemente dal codice di attività esercitato e senza alcuna preclusione per il fatto di essere iscritti ad una cassa di previdenza privata. Rientrano pertanto in tali disposizioni anche gli psicologi iscritti all’albo, titolari di partita Iva in quanto esercenti attività libero-professionale. Tale contributo a fondo perduto non sarà tassato ai fini Irpef.
• Soggetti beneficiari
tutti gli esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo titolari di partita Iva indipendentemente dal codice Ateco attivato (codice Ateco per gli psicologi 86.90.30)
• Soggetti esclusi
soggetti che hanno chiuso la partita Iva alla data 23.3.2021
soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 24.3.2021
• Condizioni richieste
non aver conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi/compensi superiore a 10 milioni
un ammontare medio del fatturato/corrispettivi mensile del 2020 inferiore almeno del 30% all’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2019. Per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dall’1.1.2019 il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito, ovvero spetta anche nel caso in cui non si sia verificata la riduzione del fatturato medio 2020 rispetto al 2019.
• Ammontare del contributo
il contributo è determinato applicando la percentuale sotto riportata, corrispondente all’ammontare dei ricavi/compensi conseguiti nel 2019, alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2020
60% per ricavi/compensi 2019 non superiori ad € 100.000
50% per ricavi/compensi 2019 tra 100.001 e 400.000
40% per ricavi/compensi 2019 tra 400.001 e 1.000.000
30% per ricavi/compensi 2019 tra 1.000.001 e 5.000.000
20% per ricavi/compensi 2019 tra 5.000.001 e 10.000.000
In sostanza il contributo a fondo perduto è calcolato
a) dividendo per 12 (mesi) il fatturato/corrispettivi del 2020 e quello del 2019 (o in un numero inferiore se la P.I. è stata attiva solo per una parte dell’anno)
b) calcolando la differenza tra i suddetti importi
c) applicando a tale differenza la percentuale prevista per la fascia di ricavi/compensi del 2019
il contributo non può essere superiore ad € 150.000
il contributo non può essere inferiore ad € 1.000 per le persone fisiche e ad € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche
per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dall’1.1.2019 la media mensile va determinata tenendo conto dei mesi in cui è stata attiva la stessa nel 2019 (apertura P.I. nel mese di luglio 2019, la media dei ricavi/compensi di riferimento sarà data dai ricavi/compensi conseguiti nel 2019 diviso 6). Se il calo dei ricavi/compensi medi 2020-2019 sarà superiore al 30% il contributo sarà determinato applicando le percentuali di cui sopra; se il calo risultasse inferiore, pari a zero o addirittura risultasse un incremento il contributo spetta in ogni caso nella misura minimo (1.000 euro per le persone fisiche o 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche)
per i soggetti che hanno attivato la partita Iva dall’1.1.2020 il contributo spettante è sempre pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche o 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche)
• Modalità di riconoscimento del contributo
il contributo viene riconosciuto previa presentazione in via telematica, anche attraverso intermediario abilitato, di una apposita domanda all’Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal provvedimento del 23.3.2021. La domanda può essere presentata a partire dal 30.3.2021 e non oltre il 28.5.2021
• Modalità di fruizione del contributo
può essere fruito direttamente attraverso l’accredito da parte dell’Agenzia delle Entrate nel c/c indicato nella domanda
oppure può essere fruito come credito di imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24 previa scelta irrevocabile da esplicitare nella domanda da presentare all’Agenzia delle Entrate
• Regime sanzionatorio
nel caso in cui il contributo non fosse spettante in tutto o in parte l’Agenzia provvederà al recupero del contributo applicando sanzioni (dal 100% al 200% dell’ammontare non spettante) e gli interessi secondo le aliquote in vigore.
ESONERO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (art. 3)
Il decreto stanzia 1.500 milioni al Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, anche iscritti a casse di previdenza private, che nel periodo d’imposta 2019 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 50 mila euro e nel 2020 abbiano subito un calo del fatturato dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al 2019 così come previsto dall’art. 1 c. 20 legge 178/2020 n. 178 – Legge di bilancio 2021.
Deve ancora essere emanato un apposito decreto attuativo per dare concretezza alla disposizione in esame.