CHI SIAMO
L’Ordine è un Ente pubblico non economico sul quale vigila il Ministero della Salute, strutturato a livello regionale e, limitatamente alle Province di Bolzano e Trento, provinciale. Gli iscritti all’Albo costituiscono l’Ordine degli Psicologi.
COSA FACCIAMO
L’Ordine degli Psicologi della Regione Umbria conta oltre 800 iscritti ed è l’organo istituzionale politico di riferimento per la tutela e la promozione della professione:
- veicolando una corretta informazione sulla formazione ed i compiti ed ambiti di intervento dello Psicologo che diventa quindi di fondamentale importanza per la tutela della salute e della sicurezza degli individui, talvolta messe a rischio da attività svolte da operatori non titolati;
- vigilando sul rispetto delle norme deontologiche degli iscritti a tutela dei cittadini, contrastando l’esercizio abusivo della professione.
COMPITI ISTITUZIONALI
Ai sensi dell’art. 12 c. 2 della L. 56/89 il consiglio regionale dell’Ordine esercita le seguenti attribuzioni:
- elegge, nel suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere;
- conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove fosse necessario;
- provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell’ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- cura l’osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione la sua revisione almeno ogni due anni;
- provvede alla trasmissione di copia dell’albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero della Giustizia, nonché al Procuratore della Repubblica presso il tribunale ove ha sede il consiglio dell’Ordine;
- designa, a richiesta, i rappresentanti dell’Ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove sono richiesti;
- vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l’esercizio abusivo della professione;
- adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell’articolo 27;
- provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizione vigenti in materia di imposte dirette.