È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 100 – del 30 aprile, il D.L. 36/2022 (c.d. Decreto PNRR). Si richiamano, di seguito, le principali novità introdotte per i professionisti:
SANZIONI PER MANCATA ACCETTAZIONE DEI PAGAMENTI ELETTRONICI – Art. 18 c. 1
A partire dal 30.06.2022 l’art. 18 c. 1 del DL in oggetto introduce le sanzioni a carico dei professionisti che rifiutano di ricevere pagamenti tramite pos.
La decorrenza era stata inizialmente fissata al 1.01.2023, secondo l’art. 19-ter D.L. 152/2021. Tuttavia, il legislatore ha ritenuto opportuno anticipare la decorrenza della misura al fine di favorire l’attuazione dello stesso Piano, potenziando gli strumenti di contrasto all’evasione fiscale.
Nel dettaglio la nuova misura sanzionatoria prevede che nei casi di mancata accettazione di un pagamento (ad esempio paziente che paga una ricevuta sanitaria emessa dal professionista), di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento – carta di credito o carta di debito-, si applica nei confronti del professionista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Dal punto di vista operativo l’obbligo di accettazione di carte di pagamento è assolto con riferimento ad almeno una tipologia di carta di credito e ad almeno una tipologia di carta di debito, identificate dal marchio del circuito di appartenenza.
Pur essendo il pos obbligatorio dal 2012, finora non era stato previsto uno specifico regime sanzionatorio in caso di rifiuto del pagamento elettronico.
FATTURA ELETTRONICA ANCHE PER MINIMI E FORFETTARI – Art. 18, commi 2 e 3
L’art. 18. c. 2 e 3, DL 36/2022 prevede l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti minimi e forfetari dal 1° luglio 2022, ma solo per coloro i quali nel 2021 hanno conseguito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.
In via transitoria, si prevede che:
• dal 1/07/2022 al 30/09/2022
• per tali soggetti è consentita l’emissione della e-fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (senza che sia considerata “tardiva”); oltre detto termine si applica la relativa sanzione, ex art. 6, co. 2, DLgs. 471/97 (che, per le operazioni non soggette ad Iva, va dal 5% al 10% del corrispettivo, riducibile ad un importo compreso tra €. 250 ed €. 2.000 ove la violazione non rilevi neppure ai fini della determinazione del reddito).
Per quei professionisti che dichiarano compensi 2021 inferiori a € 25.000, l’obbligo scatterà a partire dal 01/01/2024.
Resta fermo il divieto di emissione di fatture elettroniche:
• per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018)
• nonchè per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018).