Dal 18.03.2024 è possibile presentare domanda per richiedere il “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia”, fino alla data del 31.05.2024. La finestra temporale è stata aperta attraverso la circolare Inps 15.02.2024, n. 34 dove sono state stabilite le istruzioni per la presentazione della domanda. Si ricorda che il bonus psicologico è stato introdotto dall’art. 1-quater, c. 3 D.L. 228/2021 per il solo anno 2022, poi è stato reso strutturale dall’art. 1, c. 538 della legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) dal 2023 in poi, con stanziamento di 5 milioni per il 2023 e 8 milioni dal 2024 in poi.
Decorso il termine di presentazione della domanda verranno redatte le graduatorie ed il relativo esito verrà comunicato al beneficiario con un messaggio via SMS o e-mail (a seconda di quanto è stato indicato nella sezione MyINPS) dove verrà indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato.
Tale codice dovrà essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista che ha aderito all’iniziativa. Sarà cura poi del professionista indicare, in un’apposita sezione della procedura, il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.
Il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento della graduatoria e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del bonus e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco verrà annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate.
L’importo assegnato per ogni seduta di psicoterapista, come per il bonus 2022, sarà pari a 50 euro, oltre tale importo, se la seduta dovesse avere competenze più elevate, il residuo resta a carico del paziente.
Il bonus è stabilito nella misura massima di 1.500 euro, a scalare a seconda del valore dell’ISEE, con un ISEE massimo di 50.000 euro e precisamente:
● 1.500 euro in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro;
● 1.000 euro in caso di ISEE tra 15.000 euro e 30.000 euro;
● 500 euro in caso di ISEE superiore a 30.000 euro e non superiore a 50.000 euro.