Il D.L. n.44/2021 ha introdotto l’obbligo vaccinale per tutti gli operatori sanitari, che sono dunque tenuti a sottoporsi alla somministrazione del ciclo primario della vaccinazione (le prime due dosi). Il recente D.L. n.172/2021 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” ha aggiornato la normativa e a partire dal 15 dicembre 2021 gli operatori sanitari sono obbligati a sottoporsi alla terza dose (cosiddetta “booster”) di vaccinazione anti SARS-CoV-2. Ricordiamo che tutti gli iscritti all’Albo, a prescindere che esercitino la professione e dove, sono soggetti all’obbligo vaccinale.
Come funziona la verifica dell’effettiva vaccinazione?
Il D.L. n.172/2021 attribuisce agli Ordini l’onere di verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale delle iscritte e degli iscritti, attraverso la consultazione della piattaforma nazionale digital green certificate. Qualora l’iscritta/o non risultasse in regola con la vaccinazione (comprensiva del ciclo vaccinale primario e della dose di richiamo) l’Ordine invierà all’interessata/o una PEC con l’invito a produrre, entro cinque giorni dall’invio della comunicazione, una delle seguenti:
- la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
- la presentazione della prenotazione di vaccinazione della dose di richiamo (dose “booster”), da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione della PEC dell’Ordine attestante l’inosservanza dell’obbligo;
- il certificato del proprio Medico di Medicina Generale (conforme alla Circolare del Ministero della Salute n.35309 del 04/08/2021 prot. 0035309-04/08/2021-DGPRE) che attesti i motivi che giustificano l’omissione o il differimento della stessa ai sensi dell’art.4, c.2 del D.L.n.172/2021.
Nel caso in cui l’iscritto non in regola con la vaccinazione abbia in essere un rapporto di lavoro dipendente dovrà fornire tutti i dati relativi al datore di lavoro (Denominazione Ente/Azienda, indirizzo mail e PEC) per i successivi adempimenti di cui all’art. 4, comma 4 D.L. 44/2021.
Dove arriveranno eventuali comunicazioni?
Si raccomanda a tutti gli iscritti di monitorare giornalmente la propria PEC per visionare tempestivamente eventuali comunicazioni dell’Ordine (chi è in possesso di una casella @psypec.it e deve recuperare la password può fare riferimento a questo link https://gestionemail.pec.it/reset_password/index).
Per rispondere all’Ordine utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo: ordinepsicologiumbria@pec.aruba.it
Come faccio a certificare l’effettuata vaccinazione?
L’iscritto che abbia risposto alla comunicazione dell’Ordine presentando la prenotazione di vaccinazione della dose di richiamo (dose “booster”) dovrà inviare all’Ordine tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
Come funziona per i nuovi iscritti?
Per le nuove iscritte e iscritti, “l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15/12/2021” L’adempimento dell’obbligo si intende soddisfatto solo dopo la somministrazione della terza dose (cosiddetta “booster”).
Cosa succede se non adempio all’obbligo vaccinale? Posso lavorare comunque online?
Le disposizioni del DL n.172/2021 chiariscono che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”, dunque non fa distinzione tra prestazioni erogate in presenza e prestazioni erogate a distanza, inibendo ai professionisti non vaccinati l’esercizio tout-court della professione.
Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale “determina la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale”. Si tratta di una conseguenza amministrativa automatica non è una sanzione deontologica. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15/12/2021.
Quali sono le conseguenze della sospensione?
Si evidenzia che l’esercizio della professione in vigenza della sospensione dall’Albo configura un illecito penale ai sensi dell’art.348 c.p. (esercizio abusivo della professione), anche qualora si tratti di prestazioni erogate senza contatto interpersonale.
Come adempiere all’obbligo vaccinale?
Si riporta di seguito il link tramite il quale è possibile effettuare la prenotazione: https://vaccinocovid.regione.umbria.it/.Per informazioni, per assistenza contattare il numero verde 800.192.835, che fornisce assistenza ai cittadini dalle 8:00 alle 20:00, 7 giorni su 7. Ricordiamo che la “dose booster” (3° dose) può essere somministrata dopo almeno 5 mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale primario, così come indicato dalla Circolare del Ministero della Salute.
Dove trovo tutte le informazioni che mi servono?
L’attribuzione della responsabilità di verifica dell’obbligo vaccinale in capo all’Ordine sta comprensibilmente generando un volume di contatti con la Segreteria enormemente superiore a quello abituale, ciò implica una oggettiva difficoltà nel rispondere ad eventuali richieste di informazione o all’esposizione di casi personali. Per facilitare gli Uffici chiediamo pertanto agli iscritti di leggere attentamente le comunicazioni inviate e/o pubblicate dall’Ordine e di evitare l’invio di comunicazioni se non strettamente richieste dall’Ordine.