UNIVERSITA’
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SCUOLE DI PSICOTERAPIA RICONOSCIUTE DAL MIUR
Vai al sito del Ministero dell’Università e della Ricerca per consultare l’elenco degli Istituti di psicoterapia abilitati ai sensi del regolamento adottato con D.M. 11 dicembre 1998, n. 509 ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.
Elenco degli Istituti di Specializzazione in Psicoterapia
FORMAZIONE POST LAUREAM
La formazione post lauream comprende:
- il diploma di specializzazione;
- il dottorato di ricerca;
- i corsi di perfezionamento.
1. Diploma di Specializzazione
Riferimenti legislativi
La Legge 19 novembre 1990, n° 341 (pubblicata sulla G.U. del 23.11.90) “Riforma degli ordinamenti didattici universitari” precisa che:
art. 1. Titoli universitari. 1. Le università rilasciano i seguenti titoli: a) diploma universitario (DU); b) diploma di laurea (DL); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorato di ricerca (DR).
art. 4. Diploma di specializzazione. 1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n° 162.
Il D.P.R. 10 marzo 1982, n° 162 (pubblicato sulla G.U. del 17.4.82), “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento” dispone che presso le Università si possano attivare: … b) scuole di specializzazione per il conseguimento, successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino nei rami di esercizio professionale l’assunzione della qualifica di specialista; …
Capo III – Scuole di specializzazione
art. 11. Ordinamento degli studi. I corsi di studio delle scuole di specializzazione sono corsi ufficiali universitari. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all’anno di corso successivo. La commissione d’esame, di cui fanno parte il direttore della scuola e i docenti delle materie relative all’anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l’anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l’anno di corso una sola volta. Superato l’esame teorico-pratico dell’ultimo anno, il corso di studio delle scuole di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l’esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.
art. 12. Istituzione delle scuole di specializzazione. … Le Università e gli Istituti universitari possono istituire scuole di specializzazione rispondenti ad esigenze di specificità professionale, nei limiti delle disponibilità di personale docente e non docente, nonché di idonee strutture e attrezzature, acquisite anche a seguito di convenzioni stipulate in conformità dell’ordinamento universitario, necessari all’efficace svolgimento dei corsi. Gli statuti delle Università stabiliscono … la durata del corso di studio, l’elenco delle materie obbligatorie di insegnamento, la loro distribuzione e la propedeuticità nei diversi anni del corso, l’eventuale indicazione delle materie opzionali, le attività pratiche da svolgere, le modalità di frequenza delle attività didattiche e pratiche, stabilendo la frequenza necessaria per sostenere gli esami annuali e finali, la determinazione del diploma di laurea richiesto per l’ammissione, le modalità di svolgimento degli esami. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l’attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione. …
art. 13. Ammissione. Per l’ammissione alle scuole di specializzazione è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multipla, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei titoli di cui al penultimo comma del presente articolo. Possono partecipare all’esame di ammissione coloro che siano in possesso del diploma di laurea richiesto dallo statuto dell’Università e, qualora prescritto, anche del diploma di abilitazione all’esercizio professionale. … Sono titoli valutabili la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione, il voto di laurea, il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione e le pubblicazioni nelle predette materie.
Specializzazione e Direttive Europee
La necessità di adeguamento alla normativa europea, al di là degli adempimenti formali, ha introdotto sostanziali cambiamenti, quasi tutti positivi, nella formazione specialistica.
Il cambiamento più radicale è stato quello di considerare la specializzazione non più un processo di formazione teorica ma un processo di effettivo addestramento professionale, legato alle esigenze e alle opportunità del mondo del lavoro.
Le condizioni alle quali si sono già o si dovranno presto adeguare le specializzazioni in ambito psicologico per rispettare le direttive europee sono:
la specializzazione inizia dopo la laurea e, quando necessario, il conseguimento dell’abilitazione professionale;
la formazione si svolge a tempo pieno e può comportare incompatibilità con determinati rapporti di lavoro e con il dottorato di ricerca; essa può formare oggetto (come è già per i medici) di adeguata remunerazione;
le strutture universitarie presso le quali si svolge, e quelle collegate attraverso lo strumento della convenzione, rispondono a parametri oggettivi di idoneità ai compiti didattici, di ricerca e professionalizzanti;
la formazione specialistica comporta la partecipazione ad un’ampia e, per quanto possibile, esaustiva gamma di attività professionali e l’assunzione delle conseguenti responsabilità;
la tipologia e la durata delle scuole deve essere comune a due o più stati membri dell’Unione Europea;
il numero e la distribuzione dei posti di specialità si basa su una programmazione, generale e regionale, delle necessità di specialisti in quel settore.
2. Dottorato di Ricerca
Il corso di dottorato di ricerca si prefigge di fornire le basi per intraprendere una carriera nell’ambito della ricerca e della docenza universitaria; è dunque un titolo accademico, con valore preferenziale nei concorsi universitari ma con limitato valore professionale.
Per questo motivo l’accesso non è condizionato al possesso della laurea specifica; per i dottorati in psicologia, così come per gli altri, è richiesta una laurea qualsiasi.
Succede così che un laureato in biologia frequenti il dottorato in psicologia (senza poter poi esercitare la professione di psicologo) e che un laureato in psicologia sia ammesso al dottorato in neurologia (senza poter fare alla fine il medico, e tanto meno lo specialista neurologo).
Il dottorato di ricerca non intende infatti fornire una preparazione sistematica nella disciplina, ma piuttosto insegnare a condurre valide ricerche nell’ambito della disciplina. Si presuppone quindi che un ricercatore possa essere creativo e prolifico senza conoscere la disciplina in modo completo ed esaustivo, come invece è necessario per esercitare la professione.
Il corso può avere durata triennale o quadriennale e prevede la frequenza a tempo pieno presso la sede universitaria; il collegio dei docenti spesso proviene da più università e il corso fa riferimento anche ad altre sedi, oltre a quella amministrativa, che vengono reclutate ai fini di completare e arricchire le opportunità didattiche e di ricerca.
Il corso di dottorato non è strutturato; in altri termini lo studente non frequenta lezioni organizzate con sistematicità e in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, come accade per gli altri corsi. Il cuore dell’attività è la ricerca, le cui modalità e i cui tempi sono concordati con il supervisore.
All’interno del corso possono, comunque, venir svolte attività seminariali organizzate da membri del Collegio Docenti al fine di approfondire temi di carattere metodologico. E’ inoltre facilitata la collaborazione con altre Facoltà e Dipartimenti, italiani o stranieri, in modo da ampliare le opportunità di ricerca e favorire lo scambio di informazioni e di esperienze. Nei dottorati di durata quadriennale generalmente lo studente conduce un periodo di ricerca di un anno presso un istituto straniero. Infine lo studente è stimolato a partecipare come relatore a congressi nazionali e internazionali e a pubblicare i risultati della propria attività di ricerca sulle riviste specializzate.
Alla fine di ogni anno lo studente prepara una relazione scritta sulla propria attività con riferimento alla produzione scientifica; sulla base di essa il Collegio Docenti valuta se promuovere o meno lo studente all’anno successivo.
Alla fine del quarto anno lo studente, presentata ad una commissione la tesi scritta con dissertazione finale (Tesi di Dottorato, che è più impegnativa e ponderosa di quella di specializzazione), consegue il titolo di Dottore in Ricerca (indicato nei paesi anglosassoni con l’acronimo Ph.D.).
Riferimenti legislativi
Il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato sulla G.U. del 31.7.1980) “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” a sua volta così dispone:
art. 68. Istituzione del dottorato di ricerca. E’ istituito il dottorato di ricerca quale titolo accademico valutabile unicamente nell’ambito della ricerca scientifica. Il titolo di dottore di ricerca si consegue, a seguito di svolgimento di attività di ricerca successive al conseguimento del diploma di laurea che abbiano dato luogo con contributi originali alla conoscenza in settori uni o interdisciplinari, presso consorzi di Università o presso Università le cui facoltà o dipartimenti, se costituiti, siano abilitati a tal fine. … Gli studi per il dottorato di ricerca sono ordinati all’approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica. Essi consistono essenzialmente nello svolgimento di programmi di ricerca individuali o eccezionalmente, per la natura specifica della ricerca, in collaborazione eventualmente anche interdisciplinare, su tematiche prescelte dagli stessi interessati con l’assenso e la guida dei docenti nel settore della facoltà o dipartimento abilitati e, in cicli di seminari specialistici. Alla fine di ciascun anno gli iscritti presentano una particolareggiata relazione sull’attività e le ricerche svolte al collegio dei docenti, che ne cura la conservazione e, previa valutazione dell’assiduità e dell’operosità, può proporre al rettore l’esclusione dal proseguimento del corso di dottorato di ricerca.
art. 69. … La durata dei corsi non potrà essere inferiore a 3 anni accademici.
art. 71. Ammissione al corso. Possono presentare domanda di ammissione al corso coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniera. … L’esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio. Le prove d’esame sono intese ad accertare l’attitudine del candidato alla ricerca scientifica. …
art. 73. Conseguimento del titolo. Il titolo di dottore di ricerca é conferito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, a chi ha conseguito, a conclusione del corso, risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta o da un lavoro grafico. I predetti risultati vengono accertati da una commissione nazionale. … Alla valutazione di cui al comma precedente possono essere ammessi anche studiosi che non abbiano partecipato ai corsi relativi purché siano in possesso di validi titoli di ricerca ed abbiano conseguito la laurea prescritta da un numero di anni superiore di uno alla durata del corso di dottorato di ricerca prescelto.
3. Corsi di Perfezionamento
I corsi di perfezionamento hanno durata annuale, sono a numero chiuso e si prefiggono di fornire una formazione approfondita ed esperienze pratiche esemplificative nei rispettivi campi di riferimento. Essi offrono anche l’opportunità di uno scambio e di un confronto di esperienze tra gli allievi, che spesso sono professionisti con buona esperienza nello specifico settore. La selezione d’accesso può consistere nella sola valutazione dei titoli professionali e scientifici oppure può prevedere prove scritte; la frequenza alle lezioni teoriche e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Ogni corso prevede la discussione finale di un elaborato presentato dal candidato; al termine viene rilasciato un attestato. La partecipazione ai corsi può essere valutata ai fini professionali, ma non costituisce in sè titolo di studio e non sostituisce la specializzazione richiesta, ad esempio, per l’accesso al servizio sanitario nazionale. La procedura di attivazione, più snella e rapida rispetto a quella dei corsi di specializzazione, consente di adeguare meglio i temi di formazione teorico-pratica alle richieste del mondo della professione e di coprire più tempestivamente i settori emergenti.
Riferimenti Legislativi
Il D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162 (pubblicato sulla G.U. del 17.4.82), “Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento” dispone che presso le Università si possano attivare: … c) corsi di perfezionamento per rispondere ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente.
Capo IV – Corsi di perfezionamento
art. 16. Le università … possono attivare corsi di perfezionamento di durata non superiore ad un anno anche a seguito di convenzioni, ivi comprese quelle previste dall’art. 92 D.P.R. 382/80 (sperimentazioni di nuove attività didattiche) oltre che con lo Stato, la regione e gli altri enti territoriali, con enti pubblici o con privati, utilizzando eventualmente strutture ausiliarie decentrate e mezzi radiotelevisivi. Ai predetti corsi possono iscriversi coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario. … Il decreto del rettore determina i requisiti di ammissione, le modalità di svolgimento del corso e la sua durata, anche in relazione alle esigenze di coloro che già operano nel mondo della produzione e dei servizi sociali, …
art. 17. … A conclusione dei corsi di perfezionamento, agli iscritti che a giudizio del consiglio hanno svolto le attività e adempiuto agli obblighi previsti, è rilasciato dal direttore del corso un attestato di frequenza non valutabile nell’esercizio degli uffici e delle professioni o nell’ambito della ricerca scientifica