Con le presenti FAQ, l’Ordine degli Psicologi della Regione Umbria intende fornire dei chiarimenti ai propri iscritti, in merito alle più corrette condotte da porre in essere nell’ambito delle attività di supporto psicologico rivolte al personale scolastico, agli studenti e alle famiglie. Il presente contributo, dunque, sarà via via aggiornato sulla base dei quesiti più frequenti provenienti dagli iscritti e rappresenta una linea guida che, in ogni caso, implica la conoscenza e la riflessione critica del professionista circa le norme contenute del Codice deontologico.
Nel caso di attività di supporto psicologico espletata nei confronti del minore, è necessario raccogliere il consenso informato a scuola da parte di entrambi i genitori del minore?
Ai sensi dell’art. 31 del Codice deontologico, le prestazioni effettuate sui minori devono essere subordinate a esplicita richiesta di consenso firmata da tutti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o la tutela. Pertanto, se entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale sul minore, il consenso informato deve essere acquisito da entrambi.
Il consenso informato di tipo sanitario è necessario per tutte le attività espletate dallo psicologo nella scuola?
In una logica evolutiva dell’art. 31 del Codice deontologico, l’acquisizione del consenso informato sanitario è necessaria per l’espletamento di prestazioni professionali di tipo sanitario all’interno dell’ambito scolastico (come, ad es., attività di diagnosi, sostegno psicologico, abilitazione-riabilitazione). Il consenso informato sanitario non appare necessario per altre attività nell’esercizio delle quali il professionista utilizza le proprie cognizioni tecnico-scientifiche per finalità diverse da quelle sanitarie (come ad. es., per l’attività puramente didattica, anche di tipo seminariale, di formazione, informazione, divulgazione o sensibilizzazione).
Quanto all’attività di ricerca, l’acquisizione del consenso è disciplinata specificamente dall’art. 9 del Codice deontologico.
In ambito scolastico, chi deve raccogliere il consenso informato?
Posto che l’attività di supporto psicologico è demandata esclusivamente al professionista psicologo, si suggerisce che anche le operazioni di acquisizione del consenso informato siano eseguite o, in ogni caso, supervisionate dal medesimo professionista.
Lo psicologo è tenuto alla conservazione dei documenti acquisiti concernenti il consenso informato?
Si, lo psicologo è tenuto alla conservazione dei documenti acquisiti concernenti il consenso informato, secondo modalità e termini compatibili con il GDPR (Regolamento europeo n. 2016/679) e con le misure per il trattamento dei dati personali che lo stesso professionista ha predeterminato nel proprio registro dei trattamenti.
Un dirigente scolastico può svolgere una selezione dello psicologo con titoli e colloquio?
L’attività di psicologo nella scuola ha natura di prestazione d’opera intellettuale. L’emanazione del bando e la relativa procedura selettiva sono disciplinati dal D. Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, in particolare dall’art. 7; dunque, tale procedura può prevedere una selezione anche per comparazione di titoli e con la previsione di un colloquio.
Non trova applicazione la diversa normativa contenuta nel D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.
Può un Istituto scolastico prevedere ai fini della determinazione del punteggio il criterio del “massimo ribasso”?
No, sulla base della natura della prestazione esercitata dal professionista psicologo. Il costo orario della prestazione professionale è ordinariamente definito sulla base dei parametri fissati dalla Circolare del Ministero dell’Istruzione del 26 ottobre u.s. (prot. n. 1746/2020) indirizzata a tutti gli Istituti scolastici.
Lo psicologo è tenuto a rispettare il segreto professionale di quanto appreso nei colloqui con il minore anche nei confronti del dirigente scolastico e dei servizi del territorio?
Si, lo psicologo è tenuto al rispetto del segreto professionale di cui all’art. 11 del Codice deontologico anche nei confronti del dirigente scolastico e dei servizi del territorio, salvo eventuale consenso espresso da parte dei soggetti che esercitano sul minore la responsabilità genitoriale o la tutela.