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DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE E ISCRIZIONE ALL’ALBO
Nel maggio scorso, con lettera circolare prot. n. 1903, il Direttore Generale del M.I.U.R. (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca) ha diffuso l’interpretazione del Ministero riguardo alle disposizioni inerenti i requisiti per ottenere l’abilitazione all’esercizio della Psicoterapia attraverso i relativi corsi di Specializzazione.
Si informano pertanto tutti i Colleghi che gli allievi dei corsi di Specializzazione in Psicoterapia, che hanno conseguito il titolo di abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo entro la prima sessione utile successiva all’effettivo inizio dei corsi stessi, potranno ancora ottenere il regolare Diploma di Specializzazione a conclusione del quarto anno di iscrizione alla scuola, anche se l’iscrizione all’Albo non è avvenuta subito dopo il superamento dell’Esame di Stato, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto 509/1998. Tale deroga, di carattere eccezionale, non è però più valida, secondo il Direttore del MIUR, a partire dall’entrata in vigore dell’Ordinanza ministeriale del 10/12/2004.
Pertanto tutti coloro i quali si siano iscritti ad una Scuola di Specializzazione a far data dall’entrata in vigore della predetta Ordinanza, e cioè dal 29/12/2004, dovranno risultare iscritti all’Albo degli Psicologi o dei Medici, per ottenere dalla propria Scuola il Diploma che attesti la regolarità del percorso formativo, già dall’inizio dei corsi oppure, in mancanza di tale requisito, entro e non oltre 30 gg. dal superamento dell’Esame di Stato (che deve avvenire, come prima si accennava, nella prima sessione utile dopo l’inizio dei corsi).
Ordinanza Ministeriale del 10/12/2004
Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia.
Elenco Scuole private riconosciute pubblicato dal MIUR