A seguito dell'obbligatorietà per tutti i professionisti, psicologi compresi, di dotarsi di una copertura assicurativa di Responsabilità Civile Professionale, (D.L. n. 138/11 convertito in Legge n. 148/11, all’art. 3, comma 5, lettera e) si ricorda che la polizza va stipulata entro il 13 agosto 2012. Più precisamente, l’art. 3, comma 5, lettera e) della c.d. Manovra bis stabilisce che “a tutela del cliente”: • il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale; • il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Vi informiamo che stiamo prevedendo convenzioni nazionali e che ad oggi la Campi, le cui polizze sono consultabili sul sito www.cassamutuapsicologi.it, risulta fornire le condizioni economicamente più vantaggiose. Per ogni ulteriore informazione o chiarimento in merito, Vi preghiamo di contattare esclusivamente la CAMPI. Nel rispetto dei principi della concorrenza, vi invitiamo a visionare tutte le proposte delle compagnie assicurative presenti sul territorio nazionale. |