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18 GIUGNO 2012
Nuovo accordo Stato - Regioni sul nuovo sistema ECM
Nel documento sulla nuova disciplina dell'ECM, (19 maggio 2012), si specifica che, per il triennio 2011/2013, i crediti formativi sono fissati nel numero di 150.Il sistema ECM prevede per ogni professionista della Salute l'obbligo di acquisire, per il triennio 2011-2013, un totale di 150 crediti ECM, con un minimo di 25 ed un massimo di 75 crediti per anno. I crediti ottenibili attraverso la: 1. • formazione residenziale, nelle tipologia di convegni, congressi, simposi, conferenze; 2.• formazione sul campo, nelle tipologie di gruppi di miglioramento o di studio, commissioni e comitati, attività di ricerca; 3.• attività di docenza e tutoring; 4. • formazione in modalità FAD . legge 148/2011, pubblicata in G.U, il 14.09.2011, in vigore dal 17.09.2011, in merito riporta:"La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione". Quindi il nostro Codice deontologico dovrà integrare norme al riguardo prevedendo specificamente questa sanzionabilità disciplinare in capo agli iscritti. La Legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 33, così come il precedente Decreto Legge n.138 del 13 agosto 2011 (convertito con modificazioni dalla legge n.148 del 14 settembre 2011), prevede l'obbligo per tutti i professionisti di seguire percorsi di formazione continua nonché per i professionisti sanitari quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). Il nostro Ordine organizza, in collaborazione con la ASL2 di Perugia, per l’anno 2012, ben 6 eventi, così da poter dare la possibilità di conseguire i 50 crediti annui richiesti. L’esonero dall’obbligo ECM riguarda solo chi frequenta le scuole di specializzazione universitarie e private riconosciute dal MIUR per la specializzazione in psicoterapia. Sono esclusi tutti gli altri percorsi di studio. Per l’elenco dei corsi può consultare il sito del Ministero della Salute, alla sezione ECM.Ad ulteriore precisazione di quanto riportato nelle precedenti comunicazioni di pari oggetto: quanto vi viene comunicato è estratto dalla normativa vigente in materia ECM e dalla legge 148/2011 che ha introdotto la sanzionabilità del mancato ottemperamento della formazione continua anche per i liberi professionisti. Il nostro Consiglio Nazionale ha assunto nel 2005 la posizione politica di non rendere obbligatorio l’ECM per i liberi professionisti. Vista la normativa di cui sopra, questa posizione va rivista col Ministero della Salute che al momento ha definito l’ampliamento dell’offerta formativa ECM per i liberi professionisti e non li esclude dall’obbligo. Nel documento viene riportato, tra l’altro, dell'ampliamento dell'offerta formativa in favore dei liberi professionisti. In merito si attendono specifiche dal Ministero della Salute. Sono all’esame del CNOP e del nostro Consiglio ulteriori valutazioni sul documento sopra descritto e sui nuovi compiti a cui sono richiamati gli Ordini professionali. In risposta ai numerosi quesiti pervenutoci, in particolare per quanti lavorano in strutture convenzionate/accreditate col SSN e regionale:i liberi professionisti che hanno rapporti con la sanità pubblica, sia nella situazione di pubblici dipendenti o convenzionati direttamente col settore pubblico, sia nella qualità di dipendenti o di prestatori d’opera intellettuale di soggetti/strutture a loro volta convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale, hanno l’obbligo di conseguire i crediti ECM richiesti. La Regione Umbria prevede nel regolamento sull’accreditamento delle strutture che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con la Regione stessa, l’ottemperamento di tutte le norme in materia di qualità delle prestazioni sanitarie garantite anche dalla formazione continua dei propri professionisti. “La struttura convenzionata se ne accolla i costi” (sentenza del T.A.R. Lazio Sezione III ter n.14062 del 18-11-2004). CREDITI PER IL TRIENNIO 2011-2013: 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio. CREDITI PER IL TRIENNIO 2008-2010: In data 1 agosto 2007 è stato siglato l'accordo Stato–Regioni concernente il "Riordino del sistema di Formazione continua in Medicina". Nell'accordo è riportato, tra l'altro, che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione: 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno) per un totale di 150 nel triennio 2008-2010. In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall'anno 2004 fino all'anno 2007. CREDITI PER L'ANNO 2007: Per l'anno 2007 è confermato il debito formativo per gli operatori sanitari fissato in n. 30 (trenta) crediti formativi. Riconoscimento crediti ECM per tutor - Il riconoscimento potrà riferirsi ad attività svolte a partire dal 24/11/2005 nell’ambito di: - tirocini obbligatori previsti per l’ammissione all’esame di Stato; - tirocini obbligatori previsti all’interno di corsi di specializzazione. Potranno essere conseguiti crediti nella misura massima della metà dei crediti previsti per l’anno di riferimento, calcolati per un impegno uguale o superiore a mesi sei. Nella fattispecie:Anno 2005 (valutabile solo per il periodo dal 24/11/ 2005 al 31/12/2005): crediti previsti per l’anno: 30 - max crediti per attività di tutoraggio: 15 - Crediti maturabili dal 24/11/ 2005 al 31/12/2005: 3; Anno 2006: crediti previsti per l’anno: 30 - max crediti per attività di tutoraggio: 15, per sei mesi di attività.; Anno 2007:crediti previsti per l’anno: 30 - max crediti per attività di tutoraggio: 15, per sei mesi di attività.; Anni dal 2008 al 2013: crediti previsti per l’anno:50 - max crediti per attività di tutoraggio:25, per sei mesi di attività. Per ottenere il riconoscimento occorre presentare domanda ai nostri Uffici, tramite il modulo "Richiesta attestazione crediti ECM per attività di tutor", allegando documentazione attestante l’attività svolta o, nel caso in cui la struttura non fosse più attiva, opportuna autocertificazione da redigere utilizzando il modulo "Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà".L’Ordine provvederà ad effettuare i necessari controlli e a rilasciare la certificazione richiesta.



 


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