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Codice Deontologico degli Psicologi Italiani
Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine ai sensi dell’art. 28, comma 6 lettera c) della Legge n. 56/89, in data 15-16 dicembre 2006., modificato in data 8 luglio 2009
Capo V - Norme di attuazione |
| Articolo 41 |
È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli psicologi
l’“Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato con
apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di raccogliere la
giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali
dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della
Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della revisione
periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previste
dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56. |
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Articolo 42 |
Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo
alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione, ai sensi dell’art.
28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56. |
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