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Codice Deontologico degli Psicologi Italiani
Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine ai sensi dell’art. 28, comma 6 lettera c) della Legge n. 56/89, in data 15-16 dicembre 2006., modificato in data 8 luglio 2009
Capo IV - Rapporti con la società |
| Articolo 39 |
Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione,
esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il
pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e
scelte. |
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| Articolo 40 |
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia di
pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti
finalizzati al procacciamento della clientela.ı In ogni caso, può essere svolta
pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le
caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle
prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto
è verificato dai competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere
formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di
serietà scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di
trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione
deontologica. |
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