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Codice Deontologico degli Psicologi Italiani
Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine ai sensi dell’art. 28, comma 6 lettera c) della Legge n. 56/89, in data 15-16 dicembre 2006., modificato in data 8 luglio 2009
Capo III - Rapporti con i colleghi |
| Articolo 33 |
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco,
della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che,
nell’ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro
e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il
rispetto delle norme deontologiche. |
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| Articolo 34 |
Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline psicologiche
e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla
comunità professionale, anche al fine di favorirne la diffusione per scopi di
benessere umano e sociale. |
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| Articolo 35 |
| Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto ad indicare
la fonte degli altrui contributi. |
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| Articolo 36 |
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi
relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a
seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del loro decoro e
della loro reputazione professionale. ıCostituisce aggravante il fatto che tali
giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di
scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o
per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva
comunicazione al Consiglio dell’Ordine competente. |
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| Articolo 37 |
Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle
proprie competenze. ıQualora l’interesse del committente e/o del destinatario
della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo
propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista. |
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| Articolo 38 |
Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui
rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto
ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità
professionale. |
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