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Codice Deontologico degli Psicologi Italiani
Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine ai sensi dell’art. 28, comma 6 lettera c) della Legge n. 56/89, in data 15-16 dicembre 2006., modificato in data 8 luglio 2009
Capo II - Rapporti con l'utenza e con la committenza |
| Articolo 22 |
| Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa
professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti
professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi. |
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| Articolo 23 |
| Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso
professionale. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata
all’importanza dell’opera. In ambito clinico tale compenso non può essere
condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento professionale. |
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| Articolo 24 |
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce
all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o
committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, le
finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e i limiti iuridici della
riservatezza. ıPertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un
consenso informato. ıSe la prestazione professionale ha carattere di continuità
nel tempo, dovrà esserne indicata, ove possibile, la prevedibile durata. |
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| Articolo 25 |
Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione
di cui dispone. ıNel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti
circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti
del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, lo
psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela
psicologica dei soggetti. |
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| Articolo 26 |
Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività
professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con l’efficacia
delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle persone cui sono
rivolte.ıLo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di compiere
interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità Giudiziaria,
qualora la natura di precedenti rapporti possa comprometterne la credibilità e
l’efficacia. |
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Articolo 27 |
Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto
terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e
non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura
stessa.Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare
altri e più adatti interventi. |
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| Articolo 28 |
Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che
possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento
all’immagine sociale della professione. ıCostituisce grave violazione
deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di
psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni
significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o
sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le
suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. ıAllo psicologo è vietata
qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui
indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad
esclusione del compenso pattuito. ıLo psicologo non sfrutta la posizione
professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti,
per fini estranei al rapporto professionale. |
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| Articolo 29 |
Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il
paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati
motivi di natura scientifico-professionale. |
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| Articolo 30 |
Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi forma di
compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni professionali. |
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| Articolo 31 |
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono,
generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà
genitoriale o la tutela.Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al
precedente comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché
l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria
dell’instaurarsi della relazione professionale. ıSono fatti salvi i casi in cui tali
prestazioni avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente o in
strutture legislativamente preposte. |
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| Articolo 32 |
| Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su
richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione stessa, è
tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità dell’intervento |
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