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Codice Deontologico degli Psicologi Italiani
Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine ai sensi dell’art. 28, comma 6 lettera c) della Legge n. 56/89, in data 15-16 dicembre 2006., modificato in data 8 luglio 2009
Capo I - Principi generali |
| Articolo 1 |
Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti
all’Albo degli psicologi. ıLo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e
l’ignoranza delle medesime non esime dalla responsabilità disciplinare. |
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| Articolo 2 |
L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico, ed ogni
azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall’art. 26,
comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, seco ndo le procedure stabilite
dal Regolamento disciplinare.
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| Articolo 3 |
ıLo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul
comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. ıIn ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di
comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. ıLo psicologo è
consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio
professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto
deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi,
finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e
non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei
committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. ıLo
psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette
conseguenze.
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| Articolo 4 |
Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla
riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono
delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il
suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia,
nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza,
orientamento sessuale, disabilità.ıLo psicologo utilizza metodi e tecniche
salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive
degli stessi. ıQuando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione
presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con
chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è
professionalmente tenuto.ıIn tutti i casi in cui il destinatario ed il committente
dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela
prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.
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| Articolo 5 |
ıLo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione
professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel
settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto,
solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove
necessario, formale autorizzazione. ıLo psicologo impiega metodologie delle
quali è in grado di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle
attese del cliente e/o utente, aspettative infondate.
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| Articolo 6 |
ıLo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano
la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente codice, e,
in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. ıLo psicologo
salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli
strumenti psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò responsabile della
loro applicazione ed uso, dei risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne
ricava. ıNella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la
piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.
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| Articolo 7 |
ıNelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni
dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta
attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità
di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone,
all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati.
Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se
fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione
adeguata ed attendibile.
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| Articolo 8 |
Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dagli
articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio
dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui viene a
conoscenza. ıParimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente
per attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od
abusive.
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| Articolo 9 |
Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare adeguatamente i
soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo consenso informato, anche
relativamente al nome, allo status scientifico e professionale del ricercatore ed
alla sua eventuale istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali
soggetti la piena libertà di concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso
stesso.ıNell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare
preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa,
lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova ovvero della
raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei
dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi, non
sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere
dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi,
ove siano in grado di comprendere la natura della collaborazione richiesta. ıDeve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla riservatezza, alla
non riconoscibilità ed all’anonimato.
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| Articolo 10 |
Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli
animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro
sofferenze.
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| Articolo 11 |
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela
notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto professionale, né
informa circa le prestazioni professionali effettuate o programmate, a meno che
non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
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| Articolo 12 |
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a
conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. ıLo psicologo può
derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di
testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del
destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di
tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso
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| Articolo 13 |
ıNel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo
stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto
professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. ıNegli altri casi, valuta
con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria
doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la
salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
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| Articolo 14 |
Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad in
informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale intervento. È
tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo al
rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.
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| Articolo 15 |
ıNel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto
professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente
necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
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| Articolo 16 |
Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate ad un
pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da
salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione
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| Articolo 17 |
La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso la
custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e
sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.Tale
documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni successivi
alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto da norme
specifiche. ıLo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo
impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all’Ordine
professionale.ıLo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi
di documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei
soggetti interessati
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| Articolo 18 |
In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più
possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del
professionista cui rivolgersi.
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| Articolo 19 |
Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di selezione e
valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica
competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni contrarie a tali
principi.
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| Articolo 20 |
Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo stimola
negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici, anche
ispirando ad essi la propria condotta professionale.
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| Articolo 21 |
Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a non
insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di
psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a
tali soggetti discipline psicologiche. ıÈ fatto salvo l’insegnamento agli studenti
del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie
psicologiche.
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